Sez. U, Sentenza n. 15288 del 25/07/2016 (Rv. 640695 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Istanza di revisione finalizzata all'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Ammissibilità - Condizioni - Onere motivazionale del giudice della revisione - Contenuto.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In tema di impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del C.S.M., è ammissibile la richiesta di revisione in funzione dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, che esclude la configurabilità di tutte le ipotesi di illecito disciplinare (anche di quelle per le quali la gravità del comportamento è elemento costitutivo del fatto tipico) a prescindere dalla sussistenza della materialità del medesimo, ma la pronuncia di accoglimento postula che il giudice adito, nell'indicare la norma di legge violata ed il bene giuridico da essa protetto, spieghi in quale modo e perché, in relazione all'elemento di prova nuovo, il comportamento contestato al magistrato non debba ritenersi effettivamente lesivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 25, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)