Sez. 6, Sentenza n. 58089 del 16/11/2017 Ud. (dep. 29/12/2017) Rv. 271954 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Collegamento probatorio - Reati commessi da più persone in reciproco danno - Gruppi criminali contrapposti - Inutilizzabilità delle dichiarazioni - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
In tema di incompatibilità a testimoniare, l'esistenza di una situazione di conflitto tra due organizzazioni criminali contrapposte, una costituita tra gli imputati e l'altra tra i dichiaranti, non è sufficiente ad integrare un'ipotesi di collegamento probatorio, nella forma della commissione di reati da più persone in danno reciproco le une delle altre, prevista all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che i reati contestati agli associati non erano sati commessi in danno del gruppo criminale antagonista).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 com. 2 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)