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Sez. 5, Sentenza n. 37321 del 08/07/2008 Ud. (dep. 01/10/2008) Rv. 241636 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - ASTENSIONE - ADOZIONE | Incompatibilità ex art. 197, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. - Connessione probatoria - Collegabilità al solo stato d'imputato di reato in danno della persona per cui si procede - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241636-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - ASTENSIONE - ADOZIONE

La connessione probatoria di cui all'art. 371, comma secondo lett. b), cod. proc. pen., tale da determinare l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma primo lett. b), cod. proc. pen., deve riferirsi ad elementi oggettivi di modo che l'accertamento di un reato sia destinato ad influire su quello degli altri; essa, pertanto, non può discendere dal solo stato d'imputato di un reato in danno della persona nei confronti della quale si procede, essendo ravvisabile soltanto in costanza di un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione e il procedimento in cui il dichiarante è stato o è sottoposto, ossia allorquando il collegamento probatorio tra i procedimenti sia oggettivamente fondato sull'identità del fatto ovvero sull'identità o sulla diretta rilevanza di uno egli elementi di prova dei reati oggetto dei procedimenti stessi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)