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Sez. 5, Sentenza n. 31170 del 20/05/2009 Ud. (dep. 28/07/2009) Rv. 244491 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - COIMPUTATO | Incompatibilità ex art. 197, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. - Reati collegati ex art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen. - Criteri di individuazione della connessione probatoria - Elementi oggettivi - Necessità.
Stato
decisa il 2009-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244491-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - COIMPUTATO

In tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen., che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., deve riferirsi ad elementi oggettivi di modo che l'accertamento di un reato sia destinato ad influire su quello degli altri; essa, pertanto, non può discendere dal solo stato di imputato di un reato in danno della persona nei confronti della quale si procede, essendo ravvisabile soltanto in costanza di un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione e il procedimento in cui il dichiarante è stato o è sottoposto, ossia allorquando il collegamento probatorio tra i procedimenti sia oggettivamente fondato sull'identità del fatto ovvero sull'identità o sulla diretta rilevanza di uno degli elementi di prova dei reati oggetto dei procedimenti stessi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 com. 2 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)