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Sez. U, Sentenza n. 2467 del 21/04/1982 (Rv. 420328 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE - NATURA PRIVATISTICA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420328-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE - NATURA PRIVATISTICA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Il carattere imprenditoriale dell'attività svolta dall'ente pubblico non economico (quale, nella specie, quella del trasporto urbano di persone, rientrante fra le attività previste dall'art. 2195 n. 3 cod. civ.) non è di per sè tale da imprimere natura privatistica a detta attività e da escludere quindi la configurabilità del rapporto di pubblico impiego in quello avente per oggetto la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente nell'ambito dell'attività stessa. Perché ciò avvenga, è, infatti, necessario che l'attività, oltre ad essere improntata a criteri di carattere economico, sia esercitata con un'organizzazione distinta da quella pubblicistica dell'ente ed avente autonomia, contabile, finanziaria e patrimoniale, poiché solo in tal caso può ritenersi che sussista quell'impresa gestita da un ente pubblico non economico alla quale si riferisce l'art. 2093 cod. civ. e, ai fini della giurisdizione, l'art. 409 n. 5 cod. proc. civ.. (Conf 1113/81, mass n 411673).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2195 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 5 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)