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Sez. 2, Sentenza n. 3361 del 22/05/1981 (Rv. 413943 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE IN MISURA INFERIORE AI MINIMI TARIFFARI PER LA PARTICOLARE SEMPLICITA DELLE PRATICHE TRATTATE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1981-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413943-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE IN MISURA INFERIORE AI MINIMI TARIFFARI PER LA PARTICOLARE SEMPLICITA DELLE PRATICHE TRATTATE - PRESUPPOSTI.*

Ai sensi dell'art 6 del DM 23 dicembre 1976, la possibilita di liquidare i compensi di avvocato e procuratore in misura inferiore ai minimi tariffari, in relazione alla particolare semplicita delle pratiche trattate e dell'opera professionale in concreto svolta, trova indefettibile presupposto nella richiesta del parere del competente consiglio dell'ordine, da esibire al giudice cui la liquidazione stessa viene devoluta, ovvero, in caso d'inerzia di detto consiglio, con il ricorso alla disciplina della messa in mora degli organi della pubblica amministrazione, nella notifica di un formale atto di diffida a provvedere, si che il successivo silenzio del consiglio integri una situazione equipollente a quella del cosiddetto silenzio rifiuto nei rapporti con la pubblica amministrazione. (Conf 3684/80, mass n 407553).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 60 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 61 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 6, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST., DM 23/12/1976 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)