Sez. L, Sentenza n. 9935 del 09/10/1990 (Rv. 469435 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RIDUZIONE DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI ED ONORARI INDICATI NELLA NOTA DI PARTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RIDUZIONE DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI ED ONORARI INDICATI NELLA NOTA DI PARTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice che riduca l'ammontare complessivo di diritti ed onorari indicati nella nota prodotta dalle parti, ha l'Obbligo d'indicare il criterio di liquidazione adottato, in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, attesa l'inderogabilità dei compensi per le prestazioni di avvocato e procuratore sancita dall'art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794 e tenuto altresì conto che la riducibilità al di sotto del minimo prevista per i soli onorari postula (art. 4 d.m. 22 giugno 1982) la produzione, ad opera della parte interessata, del parere del consiglio dell'ordine. (V 5831/84, mass n 437507; (V 3361/81, mass n 413943).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, DM 22/06/1982 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)