Sez. 1, Sentenza n. 6310 del 23/11/2000 Cc. (dep. 15/02/2001) Rv. 218161 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Astensione dalle udienze del difensore - Conseguenze - Sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 cod. proc. pen. - Obbligo del giudice di informare l'imputato rinunciante a comparire al dibattimento - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO
La sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare, prevista dall'art. 304 lett. B cod. proc. pen. in caso di rinvio del dibattimento determinato dalla mancata presentazione, l'allontanamento o la mancata partecipazione all'udienza del difensore, interviene anche nell'ipotesi in cui l'imputato abbia rinunciato a comparire al dibattimento e sia perciò rappresentato ad ogni effetto dal difensore, senza necessità che l'ufficio del giudice interpelli o informi in proposito il suddetto imputato, posto che la sua volontà si è già espressa con la dichiarazione di rinuncia a comparire e che, peraltro, dovrebbe essere lo stesso difensore (e non il giudice) a provvedere ad ogni comunicazione idonea a consentire al proprio assistito eventuali diverse scelte processuali (Fattispecie relativa a rinvio del dibattimento determinato dall'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamate dalla categoria forense).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 488 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 488 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)