Sez. 1, Sentenza n. 623 del 18/12/2009 Cc. (dep. 11/01/2010) Rv. 245989 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termine massimo di fase - Criteri di computo in caso di astensione del difensore dalle udienze.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Ai fini del calcolo del termine massimo di fase di durata della custodia cautelare, dell'aumento fino a sei mesi previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen. non può tenersi conto, mentre deve tenersi conto dei periodi di sospensione di detta durata dovuta a rinvii del dibattimento per adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)