diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 47193 del 17/07/2015 Cc. (dep. 27/11/2015) Rv. 265328 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Astensione dei difensori dalle udienze - Legittimo impedimento - Esclusione - Sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. - Applicazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265328-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In tema di termini di durata della custodia cautelare, l'astensione del difensore dalle udienze, costituendo esercizio di un diritto e non un legittimo impedimento, determina la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ex art. 304, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., con la conseguenza che, ai sensi del comma settimo del predetto articolo, nel computo del limite temporale massimo, pari al doppio dei termini di fase, non deve tenersi conto del periodo di tempo compreso tra l'udienza rinviata per l'adesione all'astensione e quella successiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)