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Sez. 3 - , Sentenza n. 19341 del 03/08/2017 (Rv. 645728 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO | Factoring - Cessione di crediti futuri - Crediti del ceduto nei confronti del cedente sorti successivamente al perfezionamento della cessione – Opponibilità in compensazione al cessionario – Sussistenza – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645728-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO

Nel contratto di factoring avente ad oggetto crediti futuri, il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente sorto in epoca successiva alla notifica dell'atto di cessione, atteso che nella cessione di crediti futuri l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui questi vengono ad esistenza e non invece anteriormente, all'epoca di stipulazione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1248, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Legge 21/02/1991 num. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)