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Sez. 1, Sentenza n. 7279 del 28/06/1995 (Rv. 505814 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Esenzione fiscale - Diniego - Atto relativo - Impugnazione autonoma - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505814-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Per atto di accertamento impugnabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 deve ritenersi, anche nel testo novellato con il d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, qualsiasi atto conclusivo di un procedimento o di un subprocedimento di accertamento comunque denominato. Pertanto anche il provvedimento di diniego della esenzione decennale I.L.O.R., comportando la determinazione della sussistenza e della misura dell'obbligo tributario, rientra nella categoria giuridica degli avvisi di accertamento e deve ritenersi quindi autonomamente impugnabile con la conseguenza che in mancanza esso diviene definitivo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)