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Sez. 2 - , Ordinanza n. 1475 del 18/01/2022 (Rv. 663631 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Assicurazione - Massimale di polizza – Deduzione del massimale solo in appello – Ammissibilità – Natura di eccezione in senso stretto – Esclusione.
Stato
decisa il 2022-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663631-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

L'eccezione con la quale l'impresa assicuratrice fa valere il limite del massimale di polizza, essendo destinata a configurare ed a delimitare contrattualmente il diritto dell'assicurato e il corrispettivo obbligo dell'assicuratore non configura un'eccezione in senso stretto e, conseguentemente, può essere proposta per la prima volta in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)