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Sez. 1, Sentenza n. 487 del 21/01/1981 (Rv. 410960 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE- INDENNIZZO - NATURA - DEBITO DI VALUTA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410960-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE- INDENNIZZO - NATURA - DEBITO DI VALUTA - CONSEGUENZE.*

L'Obbligo dell'indennizzo dovuto dall'ENEL per la nazionalizzazione di un'impresa elettrica, avendo ad oggetto sin dall'origine una somma di danaro determinabile secondo modalita preventivamente stabilite, costituisce debito di valuta, con la conseguenza che la svalutazione monetaria non e computabile a favore del titolare del credito correlativo, ove questi non dia la prova del maggior danno di cui allo art 1224, secondo comma, cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 CORTE COST., DPR 25/02/1963 num. 138 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)