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Sez. 1, Sentenza n. 4610 del 08/07/1983 (Rv. 429482 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - NATURA - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - SVALUTAZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429482-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - NATURA - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - SVALUTAZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

L'indennizzo dovuto per il trasferimento di impresa elettrica, soggetta a nazionalizzazione, non è riconducibile nell'ambito della responsabilità per atto lecito, ma rappresenta un corrispettivo del trasferimento stesso, che nasce, nel sinallagma posto dalla legge, direttamente come obbligazione pecuniaria, ed esso, pertanto, non è suscettibile di automatico adeguamento per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, la quale può implicare solo ragione di maggior danno risarcibile, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., in presenza di un ritardo colpevole del debitore nell'adempimento, e sempre che il creditore deduca e dimostri, anche con elementi presuntivi, di avere subito un ulteriore pregiudizio per la ritardata riscossione dell'indennizzo. (Conf 4364/82, mass n 422344; (Conf 5833/81, mass n 416562; (Conf 487/81, mass n 410960; (Conf 417/81, mass n 410885).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 6 CORTE COST., DPR 25/02/1963 num. 138 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)