Sez. 4, Sentenza n. 7662 del 05/07/1985 Ud. (dep. 20/08/1985) Rv. 170249 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - IN GENERE - NORME DI CUI ALL'ART. 512, N. 2 COD. PROC. PEN. - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - EFFETTI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - IN GENERE - NORME DI CUI ALL'ART. 512, N. 2 COD. PROC. PEN. - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - EFFETTI.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale 21 luglio 1983 n. 224 che ha dichiarato illegittimo l'art. 512 n. 2 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza che lo abbia prosciolto per Estinzione del reato o per amnistia o per prescrizione, deve considerarsi introdotto nel sistema dell'impugnazione contro simili sentenze il grado del giudizio di appello. Ne consegue che quando non si è esaurita, al momento della pubblicazione della sentenza costituzionale, la fase della impugnazione, perché si è proposto ricorso per Cassazione e questo non è ancora deciso,- ed esso, in quel momento, costituiva l'unico rimedio consentito - il rapporto processuale subisce la innovazione imposta dalla declaratoria costituzionale e il suddetto ricorso si converte in appello. (V mass n 166890).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 512 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)