Sez. 5, Sentenza n. 10939 del 27/05/2015 (Rv. 635942 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Fattura - Operazione inesistente - Mancato ripristino della corrispondenza tra rappresentazione cartolare e operazione reale - Diritto del destinatario alla detrazione - Esclusione - Limiti - Buona fede - Onere della prova - Adempimento degli obblighi formali e di diligenza professionale.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema d'IVA, il destinatario della fattura emessa per un'operazione inesistente, non è legittimato a detrarre l'imposta a meno che non sia ripristinata, con la procedura di variazione, la corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica, restando salva, in ogni caso, la sua buona fede ove dimostri di avere adempiuto a tutti gli obblighi formali e di diligenza richiesti ad un operatore del settore e di essere stato nell'oggettiva impossibilità di conoscere l'eventuale frode.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)