Sez. L - , Sentenza n. 25086 del 10/10/2018 (Rv. 650729 - 02)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Regime ex art. 51 del d.l. n. 112 del 2008 - Indicazione della PEC in ricorso ai soli fini delle comunicazioni - Limite all'utilizzo della PEC - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Nelle sedi giudiziarie in cui è divenuto operativo il regime introdotto dall'art. 51 del d.l. n. 112 del 2008 - abilitativo dell'esecuzione telematica delle notificazioni e comunicazioni - grazie all'adozione dei correlati decreti attuativi, l'utilizzo della PEC non è soggetto ad alcun limite, seppure il difensore abbia indicato in ricorso che il proprio indirizzo di posta certificata debba valere al solo fine di ricevere le comunicazioni di cancelleria, giacchè una simile indicazione restrittiva non trova alcuna ragione d'essere in un sistema proiettato verso la dematerializzazione degli atti e la informatizzazione del processo civile nella sua intera articolazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 51, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)