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Sez. L - , Ordinanza n. 2942 del 31/01/2019 (Rv. 652607 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Comunicazioni di cancelleria a mezzo PEC - Elezione di domicilio digitale presso un determinato avvocato del collegio difensivo - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652607-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE

In tema di comunicazioni di cancelleria, qualora nell'atto sia stato specificato di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente presso l'indirizzo PEC di uno dei difensori di fiducia, non è valida la comunicazione effettuata all'indirizzo PEC di altro difensore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile l'appello sebbene il decreto di fissazione di udienza, di cui all'art. 435 c.p.c., fosse stato comunicato all'indirizzo PEC di un codifensore diverso da quello indicato).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16, Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)