Sez. 3, Sentenza n. 33602 del 24/04/2015 Cc. (dep. 30/07/2015) Rv. 265043 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito - Riduzione del vincolo in misura corrispondente ai ratei versati - Poteri del tribunale cautelare e oneri dell'interessato.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
La revoca parziale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, nel caso di intervenuta rateizzazione del debito tributario, deve essere richiesta dall'interessato al PM, previa dimostrazione del "quantum" corrisposto per i ratei di imposta al netto di interessi e sanzioni, mentre non può essere domandata, in difetto di tali indicazioni, al Tribunale del riesame o dell'appello cautelare, essendo tale organo sprovvisto di potere istruttori e, quindi, salvi i casi di immediata soluzione sulla base degli atti, non in condizione di dirimere le questioni contabili derivanti dal pagamento parziale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)