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Sez. U, Sentenza n. 6170 del 15/07/1987 (Rv. 454479 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - INTERESSI - SVALUTAZIONI MONETARIE - INDENNITÀ ESPROPRIATIVA O INDENNITÀ AGGIUNTIVA PREVISTA PER IL CASO DI FONDO DIRETTAMENTE COLTIVATO - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ - RITARDO NEL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ O DELLA MAGGIORE SOMMA LIQUIDATA A SEGUITO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - CALCOLO AUTOMATICO DELLA SVALUTAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454479-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - INTERESSI - SVALUTAZIONI MONETARIE - INDENNITÀ ESPROPRIATIVA O INDENNITÀ AGGIUNTIVA PREVISTA PER IL CASO DI FONDO DIRETTAMENTE COLTIVATO - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ - RITARDO NEL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ O DELLA MAGGIORE SOMMA LIQUIDATA A SEGUITO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - CALCOLO AUTOMATICO DELLA SVALUTAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*

L'indennità espropriativa, ivi inclusa l'indennità aggiuntiva prevista per il caso di fondo direttamente coltivato (nella specie, ai sensi dell'art. 2 settimo comma della legge 22 novembre 1972 n. 771, istitutiva di una seconda università statale in Roma), integra un debito di valuta, il quale insorge con il provvedimento ablativo. Pertanto, con riguardo al ritardo nel pagamento di detta indennità, o della maggiore somma a tale titolo liquidata in esito al giudizio d'opposizione, la svalutazione monetaria non può essere automaticamente calcolata, ma può solo costituire ragione di ulteriore danno, rispetto a quello coperto dagli interessi legali, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1224 secondo comma cod. civ.. (V 1784/84, mass n 433859; (V 326/80, mass n 403709).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 22/11/1972 num. 771 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)