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Sez. 1, Sentenza n. 326 del 14/01/1980 (Rv. 403709 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - PARTE DELL'INDENNITA DETERMINATA A SEGUITO DELL'OPPOSIZIONE - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITA - LIQUIDAZIONE - MOMENTO DETERMINANTE.*
Stato
decisa il 1980-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403709-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - PARTE DELL'INDENNITA DETERMINATA A SEGUITO DELL'OPPOSIZIONE - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITA - LIQUIDAZIONE - MOMENTO DETERMINANTE.*

L'Obbligo di corrispondere l'indennita di espropriazione, anche per la parte determinata in esito al giudizio di opposizione alla stima, costituisce un debito di valuta, che viene ad esistenza nel momento in cui, con il decreto espropriativo, si verifica il trasferimento coattivo del bene, e che, pertanto, va liquidato con riferimento a tale data. (V 983/78, mass n 390324; (V 3290/76, mass n 382085).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)