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Sez. U, Sentenza n. 1784 del 16/03/1984 (Rv. 433859 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - ISTITUZIONE DELLA UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA IN ROMA - ESPROPRIAZIONI NECESSARIE PER LA COSTRUZIONE DI DETTA UNIVERSITÀ - INDENNITÀ PRINCIPALE E INDENNITÀ AGGIUNTIVA PARTE DETERMINATA IN ESITO AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - NATURA - DEBITO DI VALUTA - RIVALUTABILITÀ AUTOMATICA - ESCLUSIONE - MAGGIOR DANNO PER SVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI - DOMANDA RELATIVA - NECESSITÀ - PROVA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433859-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - ISTITUZIONE DELLA UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA IN ROMA - ESPROPRIAZIONI NECESSARIE PER LA COSTRUZIONE DI DETTA UNIVERSITÀ - INDENNITÀ PRINCIPALE E INDENNITÀ AGGIUNTIVA PARTE DETERMINATA IN ESITO AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - NATURA - DEBITO DI VALUTA - RIVALUTABILITÀ AUTOMATICA - ESCLUSIONE - MAGGIOR DANNO PER SVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI - DOMANDA RELATIVA - NECESSITÀ - PROVA - NECESSITÀ.*

Anche nelle espropriazioni disposte in attuazione della legge 22 novembre 1972 n. 771, istitutiva di una seconda università statale in Roma, l'Obbligo di corrispondere l'indennità, sia quella principale di cui al sesto comma dell'art. 2 della citata legge, sia quella aggiuntiva prevista dal successivo settimo comma per il caso di conduzione diretta del fondo, integra, pure per la parte determinata in esito al giudizio di opposizione alla stima, un debito di valuta, e, pertanto, non è suscettibile di automatico adeguamento per svalutazione monetaria, la quale, a norma dello art. 1224 secondo comma cod. civ., può configurare soltanto ragione di maggior danno, oltre gli interessi, sempreché il creditore faccia valere tale pretesa risarcitoria ed assolva il relativo Onere probatorio. (V 326/80, mass n 403709; (V 983/78, mass n 390324).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 22/11/1972 num. 771 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)