Sez. L, Sentenza n. 855 del 06/02/1980 (Rv. 404296 - 01)
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BANCO DI SICILIA - DIPENDENTE IMMESSO IN RUOLO - RISCATTO DEL SERVIZIO NON DI RUOLO AI FINI DELLA PENSIONE BANCARIA - DIRITTO A PROSEGUIRE L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INPS - ESTINZIONE.*
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BANCO DI SICILIA - DIPENDENTE IMMESSO IN RUOLO - RISCATTO DEL SERVIZIO NON DI RUOLO AI FINI DELLA PENSIONE BANCARIA - DIRITTO A PROSEGUIRE L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INPS - ESTINZIONE.*
Il dipendente del Banco di Sicilia, immesso in ruolo, che abbia riscattato, a norma dell'art 9 del DL 7 aprile 1948 n 262, il servizio non di ruolo ai fini della pensione bancaria, perde il diritto a proseguire l'Assicurazione obbligatoria INPS con l'utilizzazione dei contributi versati durante il servizio non di ruolo, per la impossibilita della coesistenza di due forme di Assicurazione obbligatoria relativamente ad uno stesso rapporto di lavoro. (V 3315/68, mass n 336312).*
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1895 num. 486 all. T art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, Decreto Legge 07/04/1948 num. 262 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)