Sez. 2, Sentenza n. 3315 del 16/10/1968 (Rv. 336312 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI IN GENERE - IN GENERE - DIPENDENTI STATALI - CUMULO DI DUE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE - DIVIETO - FATTISPECIE- COESISTENZA D'UN RAPPORTO ASSICURATIVO OBBLIGATORIO CON ALTRO VOLONTARIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI IN GENERE - IN GENERE - DIPENDENTI STATALI - CUMULO DI DUE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE - DIVIETO - FATTISPECIE- COESISTENZA D'UN RAPPORTO ASSICURATIVO OBBLIGATORIO CON ALTRO VOLONTARIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'art 38 n 2 del RDL 4 ottobre 1935, n 1827 vieta per i dipendenti statali il cumulo di due assicurazioni obbligatorie, e cioe quella per la invalidita e vecchiaia dell'INPS e l'altra previdenziale dello stato. Il dipendente non di ruolo (nella specie, avventizio delle FF ss) il quale, immesso in ruolo per effetto del dllt 12 aprile 1946 n. 292, con la retrodatazione del collocamento in ruolo anche ai fini assicurativi, riscatti ai sensi dell'art. 9 del d.l. 7 aprile 1948 n 262 un precedente periodo di Assicurazione INPS ai fini della pensione statale, non puo piu sostenere la validita dei contributi versati in tale periodo ai fini della prosecuzione dell'Assicurazione INPS perche un solo rapporto di lavoro non puo dar vita a due rapporti assicurativi obbligatori. Non e esclusa, in linea di massima, la coesistenza di due rapporti assicurativi di cui uno obbligatorio e l'altro volontario occorre tuttavia che il lavoratore abbia versato all'INPS, in un periodo non riscattato, almeno 52 contributi settimanali, sufficienti per la ammissione alla prosecuzione volontaria dell'Assicurazione INPS.*
Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, Legge 12/04/1946 num. 292 art. 7, Legge 07/04/1948 num. 262 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)