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Sez. L, Sentenza n. 5432 del 25/10/1984 (Rv. 437129 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - RISCOSSIONE DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AL LAVORATORE LICENZIATO - ACQUIESCENZA TACITA ALLA SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437129-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - RISCOSSIONE DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AL LAVORATORE LICENZIATO - ACQUIESCENZA TACITA ALLA SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - ESCLUSIONE.*

La riscossione delle indennità spettanti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, da parte del dipendente licenziato, non configura comportamento inequivocamente incompatibile con la volontà di ricorrere per Cassazione, avverso la sentenza di appello che abbia rigettato la domanda rivolta ad ottenere la declaratoria d'illegittimità del licenziamento, e, pertanto, non comporta acquiescenza tacita ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 329, primo comma, cod. proc. civile. (Conf 2103/77, mass n 385826).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)