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Sez. 2, Sentenza n. 949 del 02/02/1988 (Rv. 457299 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI - AREE FABBRICABILI - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - TRASFORMAZIONE URBANISTICA DEI TERRENI - NECESSITÀ - ATTI DI DISPOSIZIONE DI PARTE DI UN FONDO - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457299-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI - AREE FABBRICABILI - IN GENERE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - TRASFORMAZIONE URBANISTICA DEI TERRENI - NECESSITÀ - ATTI DI DISPOSIZIONE DI PARTE DI UN FONDO - INIDONEITÀ.*

La lottizzazione, che si configura come uno strumento tecnico- urbanistico diretto alla formazione di nuovi complessi edilizi attrezzati a fini residenziali e non come semplice frazionamento e trasferimento dei suoli aventi diversa destinazione attuale, va definita come abusiva a norma dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 allorquando vi sia inizio di opere che comportino trasformazione urbanistica (o edilizia) dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici (e delle leggi statali o regionali) ovvero senza autorizzazione, come pure nell'ipotesi di predisposizione della stessa mediante il frazionamento e la cessione in lotti del terreno sempre che, in relazione alla natura di questo ed alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici (o altri riferimenti), denuncino non equivocamente la destinazione a scopo edificatorio. Pertanto non configura detta ipotesi, né di conseguenza è nulla per illiceità della relativa causa, la promessa di vendita di parte di un fondo che, ancorché analoga ad altri Atti di disposizione di ulteriori frazioni dello stesso, non faccia riferimento, né preveda infrastrutture di urbanizzazione, comportando la mera alienazione di suolo priva di rilievo urbanistico senza assumere funzione prodromica di una lottizzazione. (V 5510/80, mass n 409383; (V 3709/75, mass n 377922).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)