Sez. 1, Sentenza n. 3140 del 04/10/1975 (Rv. 377244 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - AREE FABBRICABILI - ESPROPRIAZIONE A TERMINI DELLA LEGGE N 167 DEL 1962 - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE - LEGGE N 865 DEL 1971 - INAPPLICABILITA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - AREE FABBRICABILI - ESPROPRIAZIONE A TERMINI DELLA LEGGE N 167 DEL 1962 - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE - LEGGE N 865 DEL 1971 - INAPPLICABILITA.*
Fuori dei casi di esplicita eccezione legislativa, a ciascun procedimento espropriativo si applica la disciplina normativa dal cui ambito la pubblica amministrazione ha tratto il proprio potere d'espropriazione, onde, se l'espropriazione e avvenuta ai sensi e nelle forme della legge 18 aprile 1962 n 167, contenente Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare ed ispirata a criteri sostanzialmente eguali a quelli della legge generale n 2359 del 1865, la Competenza del giudice dell'opposizione alla stima sara determinata da tali leggi (e cioe sara del tribunale) e non dalla legge 22 ottobre 1971 n 865, entrata in vigore successivamente alle operazioni di stima e disponente la Competenza della Corte d'appello. (V 3160/74, mass n 371649).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)