Sez. 1, Sentenza n. 3590 del 18/07/1978 (Rv. 393092 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - INDIVIDUAZIONE - RAPPORTO ESPROPRIATIVO ASSOGGETTABILE ALLA DISCIPLINA DELLA LEGGE N 865 DEL 1971 E DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA SECONDO TALE LEGGE IN FORZA DEL RICHIAMO EX LEGGE N 247 DEL 1974 - COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - INDIVIDUAZIONE - RAPPORTO ESPROPRIATIVO ASSOGGETTABILE ALLA DISCIPLINA DELLA LEGGE N 865 DEL 1971 E DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA SECONDO TALE LEGGE IN FORZA DEL RICHIAMO EX LEGGE N 247 DEL 1974 - COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO.*
A ciascun procedimento espropriativo si applica - anche per quanto concerne l'individuazione del giudice competente a decidere sulla opposizione alla stima - la disciplina normativa dal cui ambito la pubblica amministrazione ha tratto il proprio potere di espropriazione. Conseguentemente, sussiste la Competenza della Corte d'appello a decidere le cause di opposizione alla stima dell'indennita espropriativa nell'ipotesi in cui non solo il rapporto di espropriazione sia astrattamente assoggettabile alla disciplina dettata dalla legge 22 ottobre 1971, n 865, ma anche la concreta Determinazione dell'indennita abbia avuto luogo secondo il procedimento regolato dalla legge predetta, in forza del richiamo contenuto nella legge 27 giugno 1974, n 247. (V 3140/75, mass n 377244).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 247 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)