Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 25 ottobre 1979, causa 22/79
Epigrafe
Nel procedimento 22/79,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Corte di cassazione francese nella causa dinanzi a questa pendente fra
GREENWICH FILM PRODUCTION, con sede in Parigi,
e
SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE SACEM, con Sede in Parigi,
e
SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS LABRADOR, con sede in Parigi,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 86 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart e T. Koopmans, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (in prosieguo
«SACEM» è una società di diritto privato francese il cui scopo principale è quello di provvedere alla riscossione e alla ripartizione dei diritti d'autore do-vuti in occasione della pubblica esecuzione e della riproduzione meccanica delle opere dei suoi membri.
Gli autori aderenti alla SACEM conferiscono alla società, in via esclusiva, il proprio diritto all'esecuzione pubblica delle loro opere. Conseguentemente, in conformità allo statuto e a termini dei singoli atti di adesione, la SACEM è l'unico soggetto legittimato ad autorizzare o vie-tare l'esecuzione pubblica e la riproduzione meccanica delle opere dei suoi membri e a pretendere il pagamento dei diritti inerenti all'utilizzazione di tali opere.
A questo titolo, la SACEM provvede alla riscossione delle somme eventualmente dovute in ragione della proiezione, distribuzione o cessione di films cinemato-grafici nella cui colonna sonora siano state incorporate opere dei suoi membri.
Detta riscossione avviene in modo diverso, a seconda che l'esecuzione pubblica del film di cui trattasi abbia avuto luogo nei cosiddetti paesi «statutari», nei quali i diritti d'autore vengono percepiti direttamente dai gestori delle sale cinematografiche, ovvero nei cosiddetti paesi «non statutari», nei quali è normalmente il produttore del film a dover pagare una certa percentuale degli introiti provenienti dalla distribuzione del film stesso. I paesi «non statutari» sono tutti paesi terzi dal punto di vista comunitario.
Tuttavia, a termini dell'art. 2, 3o comma, dello statuto della SACEM, i membri hanno la facoltà di conservare il diritto di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere in films destinati alla proiezione in sale cinematografiche e per i quali dette opere siano state specificamente create. Dal fascicolo non risulta se tale facoltà sia stata esercitata nell'ambito della lite di cui trattasi.
punto 2
I signori François de Roubaix e Francis Lai sono entrambi compositori di musica e membri della SACEM, rispettivamente dal 1962 e dal 1958.
De Roubaix ha composto la musica originale del film «Adieu l'ami» e Lai quella del film «Le passager de la pluie», il cui produttore delegato è la Société Greenwich Film Production (in prosieguo «Greenwich Film»). Questi due compositori hanno lo stesso editore, e cioè la Société des Editions Labrador (in prosieguo «Editions Labrador»,) aderente alla SACEM, editore col quale essi stipulavano, rispettivamente il 25 giugno 1968 e il 4 novembre 1969, un contratto di cessione e di edizione di opere musicali relativo alla musica originale dei suddetti films.
I due contratti, di identico tenore, con-tengono, oltre alle clausole di stile, una disposizione che riserva formalmente i diritti della SACEM: finché l'una o l'al-tra delle parti contraenti conserveranno la qualità di membro della SACEM, gli effetti della cessione saranno disciplinati dagli accordi conclusi fra le parti contraenti e la SACEM, quali risultano dallo statuto e dal regolamento generale di questa società, nonché dai singoli atti d'adesione alla società stessa.
punto 3
La Editions Labrador concludeva in seguito due contratti con la Greenwich Film, il 2 luglio 1968 per quanto riguarda l'opera musicale del sig. De Roubaix per il film «Adieu l'ami», e il 5 febbraio 1970 per quanto riguarda l'opera musicale del sig. Lai per il film «Le passager de la pluie». In base alle convenzioni contrattuali, il produttore è il beneficiario esclusivo del diritto di riproduzione e del diritto di esecuzione dell'opera musicale di cui trattasi, per la sua utilizzazione cinematografica, televisiva o basata su qualsiasi altro procedimento audiovisivo. A ciascuno dei contratti era allegata una lettera redatta dalla Greenwich Film e nella quale si stabiliva che, qualora questa si trovasse a dover versare alla SACEM somme corrispondenti ai diritti del compositore e dell'editore per i territori in cui l'incasso non avviene tramite la SACEM (cioè per i cosiddetti paesi «non statutari»), l'importo corrispondente alla quota dell'editore le sarebbe stato rimborsato integralmente.
punto 4
Avendo la SACEM preteso dalla Greenwich Film il pagamento delle somme dovute a titolo di diritti d'autore esigibili per l'esecuzione pubblica dei due films in questione in paesi non statutari, e cioè il 3 % del prezzo della cessione o della locazione dei film, e non avendo la Greenwich Film soddisfatto tale pretesa, la SACEM citava la controparte, con atto 25 ottobre 1971, dinanzi al Tribunal de Grande Instance di Parigi.
In tal sede, la Greenwich Film sosteneva di avere acquistato i diritti d'autore relativi alla musica dei due films in base ai contratti da essa stipulati con la Editions Labrador, che a sua volta li aveva acquistati dagli autori, e che di conseguenza essa non poteva essere tenuta a pagare diritti alla SACEM per l'esecuzione pubblica delle musiche in questione.
Con sentenza 26 aprile 1974, il Tribunal de Grande Instance di Parigi accoglieva la domanda della SACEM, ritenendo che gli atti di adesione dei signori de Roubaix e Lai a questa società erano anteriori ai contratti fatti valere dalla Greenwich Film, e che questi ultimi non potevano quindi produrre effetti nei confronti della SACEM, estranea agli stessi. Chiamata in garanzia, la Editions Labrador veniva condannata a rimborsare alle Greenwich Film, in conformità all'impegno assunto, l'importo corrispondente alla quota «editore» sulle somme dovute alla SACEM.
La Greenwich Film interponeva appello contro la sentenza di primo grado, assumendo che, in relazione sia all'art. 86 del Trattato CEE, sia all'art. 59 bis dell'ordinanza francese 30 giugno 1945, n. 45-1483 (articolo inserito nel testo di questo provvedimento in forza del decreto 9 agosto 1953, n. 53-704), gli atti di adesione dei signori de Roubaix e Lai erano inficiati da nullità per motivi di ordine pubblico. L'appellante sosteneva che, perciò, detti atti di adesione erano inopponibili ai terzi e che essa aveva quindi legittimamente acquistato i diritti di riproduzione e di esecuzione pubblica della musica dei due films e, di conseguenza, non era debitrice di alcuna somma alla SACEM.
Con sentenza 7 maggio 1976, la Corte d'appello di Parigi respingeva tutte le pretese della Greenwich Film, ritenendo che si trattava di una lite fra società francesi, vertente sulle conseguenze pecuniarie di contratti di cessione o di sfruttamento della colonna sonora di films, da adempiere unicamente fuori del territorio della Comunità europea; che non era provato né allegato che tale situazione contrattuale fosse atta a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri e che era quindi irrilevante la discussione sulla validità, rispetto alle norme comunitarie, estranee alla controversia, degli atti di adesione fatti valere dalla SACEM. Essa confermava perciò la sentenza del Tribunal de Grande Istance.
La Greenwich Film, il 9 agosto 1976, proponeva ricorso per cassazione.
Con sentenza 12 dicembre 1978, la Corte di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una domanda di pronunzia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 86 del Trattato.
La Corte di cassazione ha chiesto a que-sta Corte di pronunziarsi
«sull'applicazione dell'art. 86 del Trattato di Roma per quanto riguarda l'adempimento in paesi terzi di contratti conclusi nel territorio di Stati membri da parti dipendenti da questi.»
La sentenza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 5 febbraio 1979.
In forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, sono state depositate osservazioni scritte dalla Greenwich Film (rappresentata dall'avv. Robert Saint-Esteben, del foro di Parigi), dalla SACEM (rappresentata dall'avv. Georges Kiejman, del foro di Parigi), dal Governo della Repubblica italiana (rappresentato dall'ambasciatore Adolfo Maresca, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato Franco Favara) e dalla Commissione delle Comunità europee (rappresentata dalla signora Marie-José Jonczy, dell'ufficio legale della Commissione, in qualità di agente).
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
La Greenwich Film osserva anzitutto che il provvedimento di rinvio non riguarda le condizioni sostanziali enunciate dall'art. 86 (nozioni di impresa, di posizione dominante e di sfruttamento abusivo) e che la controversia riguarda la condizione di applicabilità dell'art. 86 relativa al «pregiudizio per il commercio fra Stati membri».
paragrafo 2
La Corte dovrebbe stabilire, cioè, se una pratica abusiva messa in atto da un'impresa della CEE nei confronti di cittadini della CEE, ed estendentesi anche ai paesi terzi, sia sottratta all'art. 86 per quanto riguarda la sfera extracomunitaria.
paragrafo 3
Detto problema è stato già risolto nella decisione adottata dalla Commissione nei confronti della GEMA, società tedesca avente funzioni analoghe a quelle della SACEM.
paragrafo 4
Nella suddetta decisione, del 2 giugno 1971 (GU 1971, n. L 134, pag. 15), si considera che la Commissione
paragrafo 5
«… non oltrepassa i limiti della propria giurisdizione nell'includere nella presente decisione la cessione dei diritti d'autore per i paesi terzi; … infatti la cessione esclusiva dei suddetti diritti alla GEMA impedisce altresì ai membri di questa società, …, di cedere i diritti stessi ad un'altra società di diritti di autore operante nella Comunità» (pag. 22).
paragrafo 6
Per quanto riguarda la nozione di abuso di posizione dominante, dalla giurisprudenza della Corte risulta che ogni alterazione della condizioni di concorrenza effettiva basta a costituire un abuso, qualora sia posta in atto da un'impresa in posizione dominante, anche se detta impresa non ha veramente «sfruttato» la sua posizione per conseguire i propri fini (causa 6/72, Continental Can Company c/ Commissione, Racc. 1973, pag. 215; cause riunite 6 e 7/73, Istituto chemioterapico italiano SpA e Commercial Solvents Corporation c/ Commissione, Racc. 1974, pag. 223, punto 32 della motivazione, pag. 255; causa 85/76, Hoffmann - La Roche c/ Commissione, Racc. 1979, pag. 461, punto 91 della motivazione).
paragrafo 7
La Greenwich Film si basa sulla surricordata decisione GEMA per affermare che è questa nozione obiettiva di sfruttamento abusivo che viene in considerazione nella presente causa. Gli atti di adesione dei signori François de Roubaix e Francis Lai alla SACEM contengono clausole identiche a quelle che la Commissione ha condannato nella decisione GEMA, e cioè relative alla cessione dei diritti d'autore per tutte le categorie e in tutto il mondo.
paragrafo 8
A suo avviso, è solo dopo l'intervento della Commissione contro la GEMA e le varie società analoghe della CEE che la SACEM era stata indotta a modificare il proprio statuto, in occasione dell'assemblea generale del 23 aprile 1974. La Greenwich Film si riferisce anche alla quarta relazione sulla concorrenza (nn. 112 e 113) ed alla sentenza emessa nella causa 127/73, BRT e Société Belge des auteurs, compositeurs et éditeurs c/ SABAM e Fonior (Racc. 1974, pag. 313).
paragrafo 9
Il comportamento abusivo di cui trattasi consisterebbe nel fatto che la SACEM conservava abusivamente o addirittura rafforzava la propria posizione dominante sul mercato comune mediante clausole inserite nei contratti di adesione, le quali impedivano ai suoi membri di suscitare una effettiva concorrenza fra essa stessa e le altre società di diritti d'autore del mercato comune.
paragrafo 10
Per la Greenwich Film, un siffatto abuso, consistente nella sostanziale modifica delle condizioni di concorrenza sul mercato comune, influisce necessariamente sul «commercio fra Stati membri». Questo principio sarebbe stato affermato dalla Corte, in particolare nelle sentenze 6 e 7/73, Istituto chemioterapico italiano SpA e Commercial Solvents Corporation c/ Commissione (Racc. 1974, pag. 223) e 27/76, United Brands c/ Commissione (Racc. 1978, pag. 207).
paragrafo 11
Essa aggiunge che lo stesso comportamento non può essere considerato perfettamente legittimo quando riguarda lo sfruttamento dei diritti d'autore fuori della CEE, ed illegittimo per contrasto con l'ordine pubblico quando si tratti di sfruttamento di diritti d'autore nell'ambito della CEE.
paragrafo 12
Concludendo, la Greenwich Film propone alla Corte di risolvere la questione sottopostale nel senso che l'art. 86 del Trattato si applica ad un contratto stipulato da un'impresa che detiene, su una parte sostanziale del mercato comune, una posizione dominante in materia di utilizzazione di diritti d'autore, qualora tale contratto abbia lo scopo o l'effetto di modificare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, anche nel caso in cui la lite riguardi l'adempimento del suddetto contratto al di fuori del mercato comune.
paragrafo 13
La SACEM osserva anzitutto che gli atti di adesione dei signori Lai e de Roubaix risalgono rispettivamente al 28 settembre 1958 e al 9 gennaio 1962. In definitiva, la tesi sostenuta dalla Greenwich Film mira a far dichiarare invalidi tali atti di adesione in forza di principi normativi e giurisprudenziali che non erano stati ancora elaborati al momento della stipulazione di tali atti. Tanto nel 1958 quanto nel 1962, nel silenzio del diritto comunitario e in mancanza di direttive precise a questo connesse, la prassi per cui alla SACEM veniva conferito il complesso delle prerogative spettanti ai suoi membri sulle loro opere era, ad avviso della società, perfettamente legittima.
paragrafo 14
In seguito, al di fuori di ogni controversia, la SACEM aveva modificato, in data 11 maggio 1971 e 13 giugno 1972, i ter-mini del proprio statuto per tener conto delle disposizioni del diritto comunitario. A norma dell'art. 34 dello statuto, infatti, i membri hanno la possibilità di frazionare i propri diritti conferiti o lasciati alla gestione della società, nonché il relativo ambito territoriale. Inoltre, in forza dello stesso articolo, i cittadini di uno Stato membro della Comunità possono revocare le proprie decisioni quanto ai conferimenti effettuati a favore della SACEM, con un preavviso di tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo di un anno. Analogamente, la SACEM non vieta affatto ai suoi membri di partecipare all'attività di società d'autori straniere o di aderirvi dopo il recesso dalla stessa SACEM, il che si è frequente-mente verificato.
paragrafo 15
Tenuto conto delle modifiche apportate allo statuto della SACEM, il procedimento iniziato il 17 luglio 1970 dalla Commissione, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17/62, non ha avuto alcun seguito.
paragrafo 16
La SACEM sostiene che, in mancanza di particolari norme relative alla prescrizione, è necessario tener conto del tempo trascorso dal momento in cui sarebbe stata commessa l'infrazione.
paragrafo 17
Riferendosi alla sentenza 127/73 (BRT e Société Belge des auteurs, compositeurs et éditeurs c/ SABAM e Fonior, Racc. 1974, pag. 313) nonché alla decisione GEMA (GU 1971, n. L 134, pag. 15), la SACEM osserva che, allora, l'art. 86 è stato fatto valere per tutelare gli interessi degli autori. Nella presente causa, invece, la Greenwich Film si richiama a questa norma per rifiutare di versare ai compositori, tramite la SACEM, le somme cui essi hanno diritto in relazione allo sfruttamento delle loro opere.
paragrafo 18
Affrontando il problema d'interpretazione sollevato dalla Corte di cassazione, la SACEM sottolinea che tale problema è essenzialmente situato sul piano della ricevibilità. Esso riguarda unicamente l'adempimento, in paesi terzi, di accordi stipulati nel territorio di Stati membri da parti dipendenti da questi.
paragrafo 19
La condizione del «pregiudizio per il commercio fra Stati membri» potrebbe essere intesa, da una parte, come un criterio che consenta di delimitare le rispettive sfere d'applicazione delle norme comunitarie e di quelle nazionali in materia di concorrenza; d'altra parte, il termine «pregiudicare» potrebbe implicare un giudizio di valore sull'effetto prodotto dalle attività di cui trattasi. Dalla giurisprudenza risulta che le attività in questione devono essere atte ad influire sulle correnti di scambio fra Stati membri «in modo che possa nuocere al conseguimento degli scopi di un mercato unico fra Stati» (cause 5/69, Völk c/ Vervaecke, Racc. 1969, pag. 295, e 1/71, Cadillon c/ Höss, Racc. 1971, pag. 351).
paragrafo 20
Ora, nella decisione GEMA, la Commissione ha in effetti ritenuto che i compor-tamenti imputati alla GEMA erano tali da influire negativamente sul commercio fra Stati membri, in particolare perché le condizioni che detta società imponeva ai propri membri rendevano «più difficile l'adesione a società di diritti d'autore di altri Stati membri» e ostacolavano «l'instaurazione di un mercato unico dei servizi dell'editoria musicale nella Comunità» (decisione di cui sopra, GU 1971, n. L 134, pag. 26, sub D).
paragrafo 21
Nell'ambito dei rapporti che legano le società di autori ai loro membri, il commercio fra Stati ai sensi dell'art. 86 del Trattato può quindi essere pregiudicato soltanto qualora dette società non consentano ai loro membri di aderire ad un'analoga associazione straniera. È sotto questo profilo che andrebbero considerati il «mercato» o le «condizioni di concorrenza» da tutelare contro comportamenti nocivi.
paragrafo 22
Qualora si valutino, alla luce dell'art. 86 del Trattato, gli effetti prodotti in territorio comunitario dai contratti che hanno dato luogo alla controversia, si dovrà rilevare che il commercio fra Stati membri non può essere pregiudicato dai comportamenti della SACEM, poiché questa non vincola gli autori in termini che vietino loro di aderire ad un'altra società analoga (art. 34 dello statuto).
paragrafo 23
Nella fattispecie, il vero punto controverso è unicamente quello relativo all'adempimento in paesi terzi dei suddetti contratti stipulati nel territorio di Stati membri.
paragrafo 24
L'art. 86 può trovare applicazione in una siffatta ipotesi (cause 6 e 7/73, loc. cit.), purché, inoltre, l'adempimento del contratto sia atto a pregiudicare il commercio fra Stati membri.
paragrafo 25
La richiesta di pagamento dei diritti d'autore rivolta alla Greenwich Film in ragione dello sfruttamento nei cosiddetti paesi «non statutari» delle opere dei due compositori di cui trattasi nella fattispecie non ha e non può avere alcun effetto sul «mercato» considerato. D'altra parte, non è possibile stabilire alcun rapporto fra tale richiesta e le limitazioni che le società non devono imporre ai diritti degli autori ad esse aderenti.
paragrafo 26
Concludendo, la SACEM chiede che la Corte voglia risolvere la questione sottopostale nel senso che:
paragrafo 27
«l'art. 86 del Trattato di Roma non si applica all'adempimento in paesi terzi di contratti conclusi nel territorio di Stati membri da parti dipendenti da questi, qualora il commercio fra Stati membri non sia pregiudicato da tale adempimento o non sia provato che un siffatto adempimento possa avere tale effetto».
paragrafo 28
Il Governo italiano osserva che il punto rilevante nella presente causa è l'ambito territoriale d'applicazione del contratto fra i due compositori e la SACEM.
paragrafo 29
A suo avviso, la questione sollevata dalla Corte di cassazione francese dovrebbe essere riformulata nel seguente modo: se costituisca indizio di uno «sfruttamento abusivo» di «posizione dominante» sul mercato comune europeo la stipulazione di un contratto … che, fra l'altro, impedisca a compositori di musica di cedere a terzi i diritti di utilizzazione delle proprie opere non solo all'interno del territorio della Comunità europea, ma anche all'esterno di detto territorio.
paragrafo 30
Nella causa 127/73 (BRT e Société Belge des auteurs, compositeurs et éditeurs c/ SABAM e Fonior, loc. cit.), la Corte ha giustamente affermato che il «mercato rilevante» per valutare la compatibilità con l'art. 86 del Trattato di rapporti contrattuali come quelli in esame è il particolare mercato dei servizi di gestione dei diritti d'autore. Rispetto a tale particolare mercato, il singolo autore o compositore si trova nel ruolo di acquirente del «servizio», anche se egli è «cedente» di diritti di utilizzazione. Nell'anzidetta sentenza, la Corte ha inoltre valutato in termini positivi il ruolo e l'at-tività delle «società di autori».
paragrafo 31
Nella presente causa, la «esclusiva» delle utilizzazioni sui mercati esterni alla Comunità può aver rilevanza non per la determinazione dell'ambito territoriale di applicazione della «regola di concorrenza» della quale si tratta, ma unicamente come «indizio» di sfruttamento abusivo del mercato interno dei servizi di gestione di diritti d'autore, a danno degli autori operanti nell'ambito della Comunità.
paragrafo 32
In linea di massima, la circostanza che una cessione di diritti di utilizzazione si estenda ai territori di tutti gli Stati del pianeta, di per sé, non costituisce un sufficiente indizio di sfruttamento abusivo. Il carattere essenzialmente unitario del mercato mondiale e la rapidità degli scambi culturali possono quindi rendere utile, anzi indispensabile, la gestione ad opera di un'unica «impresa» delle diverse possibili utilizzazioni dello stesso «materiale» culturale.
paragrafo 33
Il Governo italiano propone alla Corte di dichiarare che l'inserimento in un contratto concernente i servizi di gestione di diritti d'autore di una clausola che impedisce all'autore di cedere direttamente a terzi i diritti di utilizzazione delle opere per tutti i paesi del mondo non costituisce di per sé sintomo di sfruttamento abusivo di una pur sussistente posizione dominante.
paragrafo 34
La Commissione riassume anzittuto i ter-mini del procedimento amministrativo da essa iniziato contra la SACEM.
paragrafo 35
Nel corso di tale procedimento, la SACEM si era ben presto dichiarata d'accordo per eliminare dal proprio statuto qualsiasi clausola implicante discriminazioni fondate sulla nazionalità, vincoli contrattuali troppo lunghi o sistemi atti ad impedire il recesso totale o par-ziale di un membro.
paragrafo 36
La Commissione precisa che il suo punto di vista si è alquanto modificato per quel che riguarda la misura in cui una società come la SACEM poteva vincolare i propri aderenti senza che si potesse parlare di sfruttamento abusivo ai sensi dell'art. 86 del Trattato. Essa è giunta infatti a ri-tenere che l'essere vincolati ad una società di diritti d'autore rappresentava per i compositori una tutela contro pressioni economiche da parte di taluni utilizzatori di opere musicali. Essa considerava quindi ragionevole il vincolo fra i com-positori e la società, per l'utilizzazione delle loro opere, qualora ai primi fosse statutariamente garantita la libertà di limitare la cessione dei diritti d'autore per il complesso delle loro opere a talune categorie o talune forme di utilizzazione e ad un periodo determinato.
paragrafo 37
È questa la posizione assunta dalla Commissione nel procedimento contro la GEMA, che si concludeva con le due decisioni 2 giugno 1971 (GU 1971, n. L 134, pag. 15) e 6 luglio 1972 (GU 1972, n. L 166, pag. 22), in cui venivano stabiliti i principi in base ai quali la SACEM modificava il suo statuto nel giugno 1973 e nel giugno 1974.
paragrafo 38
Detti principi sono i seguenti:
paragrafo 39
totale abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità,
libertà dei membri:
a) di cedere i loro diritti, per i paesi in cui la SACEM non opera direttamente, totalmente o in parte alla SACEM stessa o a un'altra società di diritti d'autore,
b) di cedere i loro diritti, per i paesi in cui la SACEM opera diretta-mente, totalmente alla SACEM o di ripartirli per categorie fra varie società di diritti d'autore,
c) di togliere alla SACEM la gestione di certe categorie di diritti, previa regolare disdetta alla fine di ciascun anno (decisione 2 giugno 1971) o al termine di un periodo di tre anni (decisione 6 luglio 1971).
paragrafo 40
Secondo la Commissione, il fatto che la SACEM funga da intermediaria per il pagamento ai compositori dei diritti loro spettanti per l'esecuzione delle loro opere musicali non costituisce e non ha mai costituito un abuso di posizione do-minante ai sensi dell'art. 86 del Trattato.
paragrafo 41
Per il caso che i comportamenti contestati alla SACEM costituissero un abuso ai sensi dell'art 86 del Trattato, la Commissione sostiene che, tenuto conto della molteplicità e della diversità delle situazioni ipotizzabili sotto il profilo della suddetta norma, è difficile immaginare che gli autori del Trattato abbiano potuto disciplinare, mediante una disposizione come quella dell'art 85, n. 2, le conseguenze civili di infrazioni del divieto sancito dall'art. 86. Il diritto comunitario lascia al giudice nazionale il compito di definire le conseguenze civili di dette infrazioni in base alla lettera e allo spirito dell'art. 86, nonché a norma del diritto interno e del diritto internazionale privato da applicare nella fattispecie. Essa ritiene che ciò coincida con la soluzione accolta dalla Corte nella causa 127/73 (loc. cit.), nella quale essa dichiarava che «spetta al giudice nazionale accertare se, ed in quale misura, le pratiche abusive eventualmente constatate arrechino danno agli autori o a terzi interessati e trarne le conseguenze circa la validità e l'efficacia dei contratti litigiosi “in toto” o in singole loro clausole».
paragrafo 42
Prendendo in esame la questione formulata dalla Corte di cassazione francese, la Commissione sostiene che debbano applicarsi i principi derivanti dalle sue decisioni 2 giugno 1971 e 6 luglio 1972 (loc. cit.). Questa posizione sarebbe corroborata dalla sentenza della Corte nelle cause riunite 6 e 7/73, Istituto Chemioterapico italiano SpA e Commercial Solvents Corporation c/ Commissione (Racc. 1974, pag. 223).
paragrafo 43
Concludendo, la Commissione afferma che la soluzione da dare alla questione proposta dalla Corte di cassazione potrebbe essere la seguente:
paragrafo 44
«Il fatto che un'impresa di utilizzazione dei diritti d'autore, la quale occupi una posizione dominante ai sensi dell'art. 86, imponga ai suoi membri la cessione in esclusiva di tutti i loro diritti per il mondo intero può costituire sfruttamento abusivo della posizione dominante, qualora i vincoli di cui trattasi non siano indispensabili alla realizzazione del suo scopo sociale e limitino in tal modo arbitrariamente la libertà dei signoli membri nell'esercizio dei loro diritti d'autore.
Il divieto di sfruttamento abusivo della posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato CEE può applicarsi anche qualora un effetto dell'abuso possa incidere sul commercio fra Stati membri relativo a prodotti o servizi destinati all'esportazione al di fuori della Comunità.
Spetta al giudice nazionale accertare se, ed in quale misura, le pratiche abusive eventualmente constatate arrechino danno agli autori o a terzi interessati e trarne le conseguenze circa la validità e l'efficacia dei contratti litigiosi “in toto” o in singole loro clausole».
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza dell'11 settembre 1979 hanno svolto osservazioni orali la Greenwich Film (rappresentata dagli avvocati R. Saint-Esteben e B. Jouanneau, del foro di Parigi), la SACEM (rappresentata dagli avvocati G. Kiejman e O. Carmet, del foro di Parigi) e la Commissione delle Comunità europee (rappresentata dalla signora Marie-José Jonczy, dell'ufficio legale della Commissione, in qualità di agente).
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 4 ottobre 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 12 dicembre 1978, pervenuta in cancelleria il 5 febbraio 1979, la Corte di cassazione francese ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione relativa all'interpretazione dell'art. 86 di detto Trattato.
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), da una parte, la SA Greenwich Film Production e la Société des Editions Labrador, dall'altra.
punto 3
Dal fascicolo risulta che la SACEM ha citato in giudizio la Greenwich Film dinanzi al Tribunal de grande instance di Parigi per il pagamento di determinate somme a titolo di esecuzione pubblica della partitura musicale di due films, e che la Greenwich Film, in corso di causa, ha chiamato in garanzia la Labrador per il rimborso delle somme che fosse eventualmente tenuta a pagara alla SACEM. Il tribunale accertava che i compositori della musica dei due films di cui trattasi avevano aderito alla SACEM, conferendole il diritto esclusivo, per il mondo intero, di autorizzare o vietare l'esecuzione pubblica delle loro opere; che la Greenwich, per assicurarsi la collaborazione dei due compositori per i due films di sua produzione, aveva concluso dei contratti con la Labrador, anch'essa aderente alla SACEM ed editore dei due compositori di musica; che la Greenwich sostiene di essere titolare dei diritti d'autore per la musica dei due films, avendo acquistato tali diritti dalla Labrador, cui essi erano stati direttamente ceduti dagli autori; che l'adesione dei due compositori alla SACEM risaliva ad una data anteriore a quella dei contratti stipulati dalla Greenwich con la Labrador.
punto 4
Dagli accertamenti effettuati dal tribunale risulta inoltre che, per quanto riguarda i diritti relativi all'esecuzione pubblica di musica di films, si deve fare una distinzione fra i paesi in cui tali somme sono percepite direttamente dalla SACEM ed i paesi in cui ciò non avviene. Secondo la terminologia usata dalla SACEM, questi ultimi paesi sono detti «non statutari». La domanda della SACEM riguarda unicamente le somme dovute per l'esecuzione pubblica della musica di cui trattasi nei «paesi non statutari». Fra la Greenwich e la Labrador era stato convenuto che, qualora la Greenwich fosse costretta a versare alla SACEM somme relative ai diritti del compositore e dell'editore per detti paesi, l'importo corrispondente alle quota «editore» le sarebbe stato rimborsato integralmente dalla Labrador.
punto 5
In base a questi dati di fatto il tribunale condannava la Greenwich a pagare le somme spettanti alla SACEM per l'esecuzione pubblica della partitura musicale dei due films in questione nei «paesi non statutari». Esso nominava un perito per determinare l'importo esatto del debito. Il tribunale statuiva, quanto alla chiamata in garanzia, che la Labrador avrebbe dovuto rimborsare alla Greenwich la quota «editore» sulle somme che la Greenwich avrebbe dovuto versare alla SACEM.
punto 6
La Greenwich interponeva appello contro detta sentenza, facendo valere che le attività della SACEM, in particolare per il fatto che questa avrebbe preteso dai due compositori, in conformità al suo statuto allora vigente, il conferimento globale dei diritti di ogni categoria per il mondo intero, costituivano abuso di posizione dominante sul mercato. Tali attività dovevano quindi essere considerate vietate dall'art. 86 del Trattato CEE, nonché dall'art. 59 bis dell'ordinanza francese 30 giugno 1945.
punto 7
La Corte d'appello competente respingeva la censura basata sulla violazione dell'art. 59 bis dell'ordinanza 30 giugno 1945, in base alla motivazione che nulla prova né fa presumere che le attività della SACEM abbiano (o abbiano avuto) lo scopo o possano avere (o aver avuto) l'effetto di ostacolare il funzionamento del mercato, e che «le decisioni e le sentenze intervenute sul piano europeo, ma non nei confronti della SACEM, non sono evidentemente di alcun ausilio» per l'applicazione del diritto interno francese.
punto 8
Quanto alla censura basata sulla violazione dell'art. 86 del Trattato, la Corte d'appello considerava anzitutto che, se per ipotesi essa avesse dovuto valutarne il merito, a questa censura avrebbero potuto opporsi, a suo avviso, motivi analoghi a quelli esposti quanto all'art. 59 bis dell'ordinanza 30 giugno 1945. Tuttavia, avendo la SACEM contestato la «ricevibilità» di questa censura, la Corte d'appello considerava che tale punto doveva essere esaminato in via preliminare. In proposito, essa riteneva che la controversia, fra società francesi, verteva sulle conseguenze pecuniarie di contratti di cessione o di sfruttamento della colonna sonora di films da adempiersi unicamente fuori del territorio della Comunità (essendo pacifico che i «paesi non statutari» sono tutti paesi terzi dal punto di vista comunitario). La Corte d'appello giungeva a concludere che non era provato, né era stato sostenuto, che tale situazione contrattuale fosse atta a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri, e che le norme comunitarie erano quindi estranee alla contesa fra le parti.
punto 9
In cassazione, la Greenwich impugnava quest'ultima pronunzia deducendo il motivo unico della violazione degli artt. 86 e 177 del Trattato. La Corte di cassazione sospendeva il procedimento e chiedeva a questa Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'applicazione dell'art. 86 del Trattato per quanto riguarda l'adempimento in paesi terzi di contratti conclusi nel territorio di Stati membri da parti dipendenti da questi.
punto 10
Da quanto precede risulta che, allo stadio attuale del procedimento, i giudici di merito non hanno esaminato la questione del se, ai sensi dell'art. 86 del Trattato, la SACEM possa essere considerata come un'impresa che sfrutta abusivamente una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tuttavia, la questione formulata dalla Corte di cassazione può essere risolta soltanto qualora si presuma che ricorrano tali presupposti. Spetterà ai giudici francesi accertare in seguito se ciò si verifica effettivamente nella fattispecie. Spetta inoltre a detti giudici stabilire se, e in qual misura, le pratiche abusive eventualmente accertate abbiano ripercussioni sugli interessi degli autori o di terzi, per trarne le relative conseguenze circa la validità e l'efficacia dei contratti di cui è causa o di talune loro clausole.
punto 11
Alcuni spunti per risolvere la questione così delimitata si trovano nella precedente giurisprudenza di questa Corte. Ad esempio, per stabilire se il commercio fra Stati membri può essere pregiudicato dall'abuso di una posizione dominante sul mercato di cui trattasi, la Corte ha ritenuto che si debbano prendere in considerazione tutti gli effetti che il comportamento criticato può avere sul mantenimento di un'effettiva concorrenza nell'ambito del mercato comune; essa ha aggiunto che non è necessario distinguere fra merci destinate al mercato comunitario e merci da esportare nei paesi terzi (sentenza 6 marzo 1974, cause riunite 6 e 7/73, Istituto chemioterapico italiano e Commercial Solvents Corporation c/ Commissione, Racc. pag. 223). Non vi è alcun motivo di restingere una siffatta interpretazione ai soli scambi di merci, non applicandola ad una prestazione di servizi, quale la gestione dei diritti d'autore.
punto 12
È ben noto, infatti, che in taluni Stati membri la gestione dei diritti d'autore dei compositori di musica è normalmente affidata da questi a società aventi il compito di provvedere all'esercizio di tali diritti e di esigere le somme relative a tale esercizio, per ogni compositore che eserciti la sua professione nel territorio dello Stato membro considerato. Non è quindi escluso che le attività di dette società possano essere organizzate in modo tale da avere l'effetto di frazionare il mercato comune e di ostacolare così la libera prestazione dei servizi, che è uno degli obiettivi del Trattato. Dette attività sarebbero allora atte a pregiudicare il commercio fra Stati membri ai sensi dell'art. 86 del Trattato, anche qualora la gestione dei diritti di autore riguardasse, in taluni casi, soltanto l'esecuzione di opere musicali in paesi terzi. Per stabilire se si applichi l'art. 86, l'attività inerente all'adempimento di taluni contratti non può essere valutata isolatamente, ma deve esserlo alla luce del complesso delle attività dell'impresa interessata.
punto 13
Da quanto precede risulta che, se una società per l'utilizzazione dei diritti d'autore dei compositori di musica dovesse essere considerata come un'impresa che sfrutta abusivamente una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo, la circostanza che tale sfruttamento riguardi, in taluni casi, soltanto l'adempimento in paesi terzi di contratti stipulati nel territorio d'uno Stato membro da parti dipendenti da tale Stato non osta all'applicazione dell'art. 86 del Trattato.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 14
Le spese sostenute dal Governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte di cassazione francese con sentenza 12 dicembre 1978, dichiara:
Se una società per l'utilizzazione dei diritti d'autore dei compositori di musica dovesse essere considerata come un'impresa che sfrutta abusivamente una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo, la circostanza che tale sfruttamento riguardi, in taluni casi, soltanto l'adempimento in paesi terzi di contratti stipulati nel territorio d'uno Stato membro da parti dipendenti da tale Stato non osta all'applicazione dell'art. 86 del Trattato.
Firme
Kutscher
O'Keeffe
Touffait
Mertens de Wilmars
Pescatore
Mackenzie Stuart
Koopmans
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 25 ottobre 1979.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher