Sez. 5, Sentenza n. 4971 del 10/11/1997 Cc. (dep. 13/01/1998) Rv. 210103 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA | Motivazione - Inerenza della cosa sottoposta a sequestro al reato astrattamente ipotizzabile - Generico riferimento alla dimostrazione di collegamenti tra il soggetto e altre persone o società - Sufficienza - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA
Il sequestro probatorio, essendo un mezzo di ricerca della prova e non una misura cautelare, non deve essere motivato in relazione all'esistenza del reato, ma alla sua astratta configurabilità e alla rilevanza probatoria dell'oggetto che si intende acquisire, e deve riguardare la natura e la destinazione delle cose sequestrate più che l'esistenza e la configurabilità del reato. Perciò, in una ipotesi di sequestro documentale, non è sufficiente, nel motivare la convalida del sequestro, il generico riferimento alla possibile rilevanza della documentazione acquisita qual prova dei rapporti tra l'indagato ed altri soggetti, persone fisiche o giuridiche che siano.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)