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Sez. 1, Sentenza n. 6234 del 11/12/1998 Cc. (dep. 26/03/1999) Rv. 212809 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Chiesta da condannato non detenuto - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212809-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La liberazione anticipata, che in via ordinaria è concedibile solo a chi si trovi in stato di detenzione, trattandosi di beneficio correlato alla partecipazione del condannato all'opera rieducativa, può essere concessa anche a chi non si trovi in tale stato, allorché venga chiesta in relazione a semestri di detenzione pregressi e il rapporto esecutivo non sia concluso o interrotto, ma prosegua, sia pure in forma alternativa (nella specie, in affidamento in prova al servizio sociale).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)