Sez. 1, Sentenza n. 6234 del 11/12/1998 Cc. (dep. 26/03/1999) Rv. 212809 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Chiesta da condannato non detenuto - Legittimità - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La liberazione anticipata, che in via ordinaria è concedibile solo a chi si trovi in stato di detenzione, trattandosi di beneficio correlato alla partecipazione del condannato all'opera rieducativa, può essere concessa anche a chi non si trovi in tale stato, allorché venga chiesta in relazione a semestri di detenzione pregressi e il rapporto esecutivo non sia concluso o interrotto, ma prosegua, sia pure in forma alternativa (nella specie, in affidamento in prova al servizio sociale).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)