Sez. 3, Sentenza n. 5386 del 16/10/1979 (Rv. 401973 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONE.*
A norma dell'art 395 n 4 cod proc civ, la sentenza e l'effetto di un errore di fatto, quando tra l'erronea percezione del giudice e la pronunzia emessa sussiste un rapporto di causalita tale che, una volta eliminato l'errore, cada il presupposto o uno dei presupposti su cui si basa la pronunzia stessa. L'erronea percezione della realta integrante l'errore di fatto deducibile come causa di revocazione, ricorre solo quando il giudice sia incorso in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile a causa della quale abbia affermato o supposto l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli Atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi Atti o documenti risulti accertato e sempre che il fatto medesimo non abbia costituito punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunziato. (Conf 1297/77, mass n 384992; (Conf 1036/77, mass n 384669).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)