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Sez. 5, Sentenza n. 1044 del 22/01/2004 (Rv. 569565 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Somma indebitamente versata e relativi interessi - Rimborso frazionato in tempi diversi - Imputazione dei pagamenti - Disciplina comune dell'art. 1994 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Disciplina speciale - Applicazione.
Stato
decisa il 2004-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569565-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

In tema di rimborso di imposte non dovute, nel caso in cui la restituzione della somma versata per il pagamento dell'imposta e la corresponsione dei relativi interessi siano disposte dall'Amministrazione Finanziaria con distinti ordinativi di pagamento ed a distanza di tempo l'uno dall'altro, il pagamento parziale dell'Amministrazione finanziaria non deve essere imputato prima agli interessi ai sensi dell'art. 1194, comma secondo, cod. civ., essendo la fattispecie regolata esclusivamente dalla "speciale" disciplina di cui all'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, alla stregua della quale il debitore del rimborso d'imposta indica l'imputazione del singolo pagamento a capitale o interessi con riferimento ai distinti capitoli di spesa, rimanendo precluso al creditore di riscuotere i pagamenti e di effettuare l'imputazione "ex auctoritate sua" a pagamento terminato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1994, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)