Sez. 5, Sentenza n. 2105 del 02/02/2005 (Rv. 582341 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RIMBORSI - INTERESSI | Convenzione italo - francese contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989 - Dividendi corrisposti a società residente in Francia - Rimborso dell'eccedenza d'imposta - Natura del rapporto - Tributaria - Fondamento - Credito d'imposta - Configurabilità - Interessi - Disciplina - Art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicazione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RIMBORSI - INTERESSI
La società residente in Francia che riceva da una società italiana dividendi che darebbero diritto a un credito d'imposta se fossero ricevuti da un residente italiano, secondo l'art. 10, paragrafo 4, lettera b), della convenzione italo-francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 5 ottobre 1989, resa esecutiva con la legge 7 gennaio 1992, n. 20, "ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro italiano di un ammontare pari alla metà di detto credito d'imposta diminuito della ritenuta alla fonte prevista" dal precedente paragrafo 2. Un siffatto rapporto intercorrente tra la società francese ed il Tesoro italiano - come quello disciplinato, con disposizione identica nella sostanza, ma di maggiore proprietà terminologica, dall'art. 10, paragrafo 4, lettera b), dell'analoga convenzione italo-britannica, resa esecutiva nel 1990, - ha natura tributaria, essendo la sua causa del tutto analoga a quella propria del credito d'imposta riconosciuto al percipiente italiano di dividendi dall'art. 14 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ed è anch'esso configurabile come un vero e proprio credito d'imposta, con la conseguenza che la relativa liquidazione degli interessi è regolata non dalle disposizioni del codice civile, ma dall'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Questa è, infatti, norma speciale applicabile a tutte le ipotesi in cui siano dovuti dall'amministrazione finanziaria interessi in dipendenza di un rapporto giuridico tributario, e si giustifica per la speciale natura del credito cui gli interessi si riferiscono e per la particolarità dei soggetti e dei presupposti del rapporto (cfr. Corte cost., ord. n. 288 del 1988), di tal che un'interpretazione che ne escludesse l'applicabilità per via della sola nazionalità del creditore si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 21/10/1988 art. 10, Tratt. Internaz. 05/10/1989 art. 10, Legge 05/11/1990 num. 329, Legge 07/01/1992 num. 20, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 14 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)