Sez. L, Sentenza n. 4467 del 08/07/1986 (Rv. 447223 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA E COOPERATIVA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRESTAZIONI IN NATURA - SERVIZIO MENSA - OBBLIGO ASSICURATIVO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA E COOPERATIVA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRESTAZIONI IN NATURA - SERVIZIO MENSA - OBBLIGO ASSICURATIVO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Qualora i lavoratori dipendenti, per fruire del servizio mensa, concorrano alle spese relative con somma che eguagli (o superi) il valore convenzionale del pasto, l'esclusione dell'Obbligo assicurativo sussiste solo ove il datore di lavoro abbia vinto la doppia presunzione dell'erogazione dei pasti come dazione in natura di parte della retribuzione in dipendenza del rapporto di lavoro ex art. 12 della legge n. 153 del 1969 e della convenzionalità , a tal fine, dei pasti stessi, come fissata dai decreti ministeriali, provando sia la non dipendenza dell'erogazione dal rapporto sia l'equivalenza reale del costo dei pasti forniti e del prezzo per essi pagato dai dipendenti, sussistendo invece l'Obbligo contributivo nel caso in cui tale prezzo sia inferiore al costo reale. (V 2636/86, mass n 445712; (V 3088/82, mass n 421019; (Conf 6661/83, mass n 431385).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 29, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 30, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)