Sez. 1, Sentenza n. 3899 del 03/06/1996 Cc. (dep. 25/07/1996) Rv. 205347 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - In genere | Notifica ritardata al difensore dell'avviso di deposito - Impedimento alla proposizione di mezzi di difesa - Esclusione - Ragione.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - In genere
Il ritardo della notifica al difensore dell'avviso di deposito di provvedimento con cui viene disposta una misura cautelare personale non incide sulla possibilità di far valere gli eventuali vizi del provvedimento stesso, in quanto, ai sensi dell'art. 309, comma terzo, cod. proc. pen., il termine per proporre la richiesta di riesame comincia a decorrere, per il difensore, solo dal momento della notifica in questione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 389, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)