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Sez. 1, Sentenza n. 3899 del 03/06/1996 Cc. (dep. 25/07/1996) Rv. 205347 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - In genere | Notifica ritardata al difensore dell'avviso di deposito - Impedimento alla proposizione di mezzi di difesa - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1996-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205347-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - In genere

Il ritardo della notifica al difensore dell'avviso di deposito di provvedimento con cui viene disposta una misura cautelare personale non incide sulla possibilità di far valere gli eventuali vizi del provvedimento stesso, in quanto, ai sensi dell'art. 309, comma terzo, cod. proc. pen., il termine per proporre la richiesta di riesame comincia a decorrere, per il difensore, solo dal momento della notifica in questione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 389, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)