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Sez. 1, Sentenza n. 3807 del 08/11/2000 Cc. (dep. 31/01/2001) Rv. 218248 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE | Decorrenza per il difensore - Piena conoscenza del provvedimento coercitivo - Sufficienza - Mancata notifica dell'avviso di deposito - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218248-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE

In tema di misure cautelari, il termine per la proposizione dell'istanza di riesame da parte del difensore decorre dal momento in cui quest'ultimo abbia avuto comunque piena conoscenza dell'ordinanza coercitiva, e quindi anche prima della (e indipendentemente dalla) ricezione dell'avviso di deposito di cui all'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. (Nella specie, il difensore, pur non avendo ricevuto l'avviso di deposito del provvedimento cautelare, ne aveva chiesto la revoca, deducendo puntuali motivi a contestazione dei gravi indizi di colpevolezza e in seguito aveva interposto appello, contro il provvedimento di reiezione della richiesta di revoca, anch'esso rigettato. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice del riesame che aveva dichiarato inammissibile la relativa istanza per intempestività).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)