Sez. L, Sentenza n. 710 del 16/02/1977 (Rv. 384289 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - CONTINUITA DEL RAPPORTO - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - CONTINUITA DEL RAPPORTO - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO.*
La presunzione di continuita e di integrita del rapporto di lavoro opera attraverso un meccanismo che si ricollega alle fondamentali regole sulla distribuzione dell'Onere della prova: pertanto, allorquando il lavoratore pretende il riconoscimento di diritti derivanti da un rapporto che egli assume essere stato continuativo - e provi di aver prestato la sua attivita durante il periodo dedotto - incombe al datore di lavoro, che cio contesti, di fornire la prova rigorosa che il rapporto stesso e stato frazionato, e cioe costituito da minori rapporti specificamente estinti a seguito di regolari effettive disdette.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2097, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)