Sez. L, Sentenza n. 969 del 25/02/1978 (Rv. 390307 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PRESUNZIONE DI CONTINUITA E DI INTEGRITA DEL RAPPORTO DI LAVORO - FRAZIONAMENTO DEL RAPPORTO IN MINORI RAPPORTI INTERROTTI DA LICENZIAMENTO E SEGUITI DA RIASSUNZIONE - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DA ASSUNZIONE DA PARTE DI ALTRO DATORE DI LAVORO E CONTINUAZIONE DELLE PRESTAZIONI PRESSO IL PRIMO - SUPERAMENTO DELLA PREDETTA PRESUNZIONE DI CONTINUITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PRESUNZIONE DI CONTINUITA E DI INTEGRITA DEL RAPPORTO DI LAVORO - FRAZIONAMENTO DEL RAPPORTO IN MINORI RAPPORTI INTERROTTI DA LICENZIAMENTO E SEGUITI DA RIASSUNZIONE - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DA ASSUNZIONE DA PARTE DI ALTRO DATORE DI LAVORO E CONTINUAZIONE DELLE PRESTAZIONI PRESSO IL PRIMO - SUPERAMENTO DELLA PREDETTA PRESUNZIONE DI CONTINUITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Ai fini del calcolo dell'indennita di anzianita, il rapporto di lavoro e assistito dalla presunzione di continuita e di integrita, onde, di fronte alla pretesa del lavoratore per il riconoscimento dei diritti derivanti da un rapporto di lavoro continuativo ed unitario incombe al datore di lavoro l'Onere di provare che il rapporto stesso e stato realmente, e non fittiziamente, frazionato, in minori rapporti specificamente estinti: e cioe, interrotto da un licenziamento effettivo, seguito da riassunzione. Ne a vincere la detta presunzione basta la circostanza che dopo il licenziamento il lavoratore sia stato assunto da un altro datore di lavoro, quando egli abbia ciononostante continuato a prestare la propria attivita per il primo, a meno che questi non dia la debita prova dell'effettivo licenziamento e del diverso titolo delle ulteriori prestazioni del lavoratore. (V 710/77, mass n 384289).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)