Sez. L, Sentenza n. 3871 del 08/08/1978 (Rv. 393451 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONSENSUALE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO CON L'ALIENANTE E CONTESTUALE RIASSUNZIONE DA PARTE DELLO ACQUIRENTE, SENZA MUTAMENTO DI MANSIONI - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - DIMOSTRAZIONE DELL'ESISTENZA DI UN ACCORDO NOVATIVO - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONSENSUALE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO CON L'ALIENANTE E CONTESTUALE RIASSUNZIONE DA PARTE DELLO ACQUIRENTE, SENZA MUTAMENTO DI MANSIONI - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - DIMOSTRAZIONE DELL'ESISTENZA DI UN ACCORDO NOVATIVO - NECESSITA.*
Il licenziamento del lavoratore seguito da contestuale o di poco posteriore riassunzione, si presume fittiziamente intimato in elusione alla regola dell'infrazionabilita dell'indennita di anzianita, fino a quando il datore di lavoro non dimostri che vi fu un reale accordo novativo, giustificato da obiettivi e sostanziali mutamenti dell'organizzazione imprenditoriale. Pertanto in tema di trasferimento d'azienda, la consensuale risoluzione del contratto di lavoro con l'alienante, seguita da contestuale riassunzione, senza mutamento di mansioni, da parte dell'acquirente dell'azienda, ancorche sostitutiva della tempestiva disdetta prevista dall'art 2112, puo configurare un valido negozio solutorio del rapporto di lavoro solo quando il datore di lavoro dimostri il cennato, reale accordo novativo. (V 1920/77, mass nn 385633 e 385634; (V 710/77, mass n 384289; (V 289/76, mass n 378964).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)