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Sez. 5, Sentenza n. 21074 del 13/10/2011 (Rv. 619663 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Società in accomandita semplice - Fallimento - Notifica al curatore fallimentare ed alla società - Necessità - Modalità - Notifica al solo socio accomandatario cessato dalla carica - Necessità in caso di azione nei suoi confronti quale coobbligato solidale con la società.
Stato
decisa il 2011-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619663-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

L'accertamento tributario (nella specie, in materia di IVA), se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore - in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento - ma anche al contribuente e, quindi, qualora quest'ultimo abbia la forma di una società in accomandita semplice, al socio accomandatario in carica, alla data della notifica; l'accertamento va, altresì notificato al socio accomandatario cessato in precedenza dalla carica, con riferimento ai crediti insorti durante il periodo della sua amministrazione, se l'Ufficio intenda agire anche nei suoi confronti come coobligato solidale con la società, ai sensi dell'art. 2313 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2313, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)