Sez. 1, Sentenza n. 6289 del 16/05/2000 (Rv. 536534 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Determinazione dell'indennità d'espropriazione - Condizioni - Sussistenza del decreto di espropriazione - Necessità - Conseguenze - Fattispecie in tema di decreto di esproprio emesso in carenza al relativo potere.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di giudizio di opposizione alla stima, in considerazione dell'indissolubile collegamento che esiste tra indennità di espropriazione e trasferimento del bene attraverso l'espropriazione per pubblica utilità, non può addivenirsi ad una statuizione sull'ammontare dell'indennità definitiva se non in presenza del provvedimento ablatorio, sicché il decreto di espropriazione costituisce condizione dell'azione avente ad oggetto detta determinazione, la cui esistenza giuridica va accertata nel relativo giudizio anche d'ufficio, essendo improponibile l'azione in difetto di tale decreto. Ne deriva che la Corte d'appello, pur in mancanza di contestazioni a riguardo, ove il decreto di espropriazione sia stato emesso da un organo carente del relativo potere, per non averlo esso mai avuto, ovvero per averlo perduto in conseguenza di fatti successivi al suo conferimento (come il già avvenuto trasferimento del bene all'espropriante per "accessione invertita"), ha il potere di rilevare, in sede di giudizio di opposizione alla stima, nei limiti delle risultanze degli atti, tale radicale vizio del decreto d'esproprio, che lo rende giuridicamente inesistente ed inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà dal proprietario al beneficiario dell'espropriazione (la S.C. ha così respinto il ricorso che censurava la sentenza impugnata per avere disapplicato il decreto di espropriazione, ossia un atto amministrativo presupposto non rientrante nella materia del contendere, travalicando così il potere del giudice).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)