Sez. L, Sentenza n. 6848 del 17/11/1983 (Rv. 431512 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE EX ART. 24 DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - APPLICABILITÀ NEI GIUDIZI PENDENTI SU SITUAZIONI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE EX ART. 24 DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - APPLICABILITÀ NEI GIUDIZI PENDENTI SU SITUAZIONI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*
L'art. 24 della legge n. 160 del 1975, il quale richiede per la Invalidità pensionabile la riduzione della capacità di guadagno a meno di un terzo, non ha efficacia retroattiva e non è pertanto applicabile nei giudizi pendenti su situazioni verificatesi prima dell'entrata in vigore della legge medesima, per le quali la soglia dell'Invalidità deve essere fissata secondo il criterio di cui all'art. 10 del R.d.l. n. 636 del 1936 nel testo risultante dalla sentenza n. 160 del 1971 della Corte costituzionale. (Conf 3529/81, mass n 414135; (Conf 6318/79, mass n 403047).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)