Sez. 3, Sentenza n. 1051 del 13/07/1967 Ud. (dep. 07/10/1967) Rv. 105633 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - NOZIONE - NECESSITA DI ARTIFIZI O RAGGIRI - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - NOZIONE - NECESSITA DI ARTIFIZI O RAGGIRI - ESCLUSIONE.*
Per la sussistenza dell'elemento materiale del reato di cui all'art 643 cod pen-che ha per oggetto la difesa del patrimonio delle persone in istato di inferiorita mentale da ogni Forma di sfruttamento subdolo -non e richiesta una speciale attivita, piu o meno intensa e duratura del soggetto attivo, e tanto meno l'uso di mezzi coattivi o di artifizi o raggiri: e sufficiente che l'agente si sia giovato, o abbia approfittato, con qualunque mezzo idoneo, delle particolari condizioni psichiche del soggetto passivo per ottenere da quest'ultimo un consenso che non sarebbe stato prestato se quelle condizioni di menomazione psichica non fossero esistite. (Conf 103349, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)