Sez. 2, Sentenza n. 2295 del 18/11/1980 Ud. (dep. 14/03/1981) Rv. 148081 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - INDUZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO A DARE IL CONSENSO A UN ATTO GIURIDICO CHE IN CONDIZIONI DI NORMALITA NON AVREBBE COMPIUTO - VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA COMPIUTA DAL SOGGETTO ATTIVO FINO ALL'OTTENIMENTO DEL CONSENSO DEL CIRCONVENUTO - NECESSITA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - INDUZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO A DARE IL CONSENSO A UN ATTO GIURIDICO CHE IN CONDIZIONI DI NORMALITA NON AVREBBE COMPIUTO - VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA COMPIUTA DAL SOGGETTO ATTIVO FINO ALL'OTTENIMENTO DEL CONSENSO DEL CIRCONVENUTO - NECESSITA.*
Sussiste l'elemento materiale del reato di circonvenzione di incapace allorche il soggetto attivo approfitta dello stato di deficienza psichica del soggetto passivo per ottenere dallo stesso il consenso a un atto giuridico che in condizioni di normalita non avrebbe dato. Pertanto l'attivita dell'agente deve essere accertata e valutata per tutto l'arco di tempo in cui si e esercitata, sino al momento in cui il circonvenuto presta il suo consenso a compiere l'atto giuridico pregiudizievole. (Conf mass n 142204 sulla prima parte; (Conf mass n 115247, sulla prima parte; (Conf mass n 105633, sulla prima parte; (Conf mass n 103349, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)