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Sez. 2, Sentenza n. 2290 del 19/11/1969 Ud. (dep. 10/09/1970) Rv. 115247 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - INDUZIONE - NOZIONE - ESIGENZA DI ELEMENTI SPECIFICANTI DELLA CONDOTTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115247-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - INDUZIONE - NOZIONE - ESIGENZA DI ELEMENTI SPECIFICANTI DELLA CONDOTTA - ESCLUSIONE.*

La induzione a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico e potenzialmente dannoso, quale condotta costitutiva del reato di circonvenzione di persone incapaci, non richiede una specifica modalita di comportamento in particolare, non e richiesta una speciale attivita piu o meno duratura o persistente ne e richiesto l'uso di artifizi o raggiri, che costituiscono invece l'elemento materiale del delitto di truffa, ma e sufficiente che il colpevole si giovi, con qualsiasi mezzo idoneo, delle condizioni del soggetto passivo, per ottenerne un consenso che questi non avrebbe certamente dato se le sue facolta fossero state normali. (Conf 105633, 103349, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)