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Sez. U, Sentenza n. 5216 del 09/10/1979 (Rv. 401823 - 01)

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CONTROVERSIE TRA PRIVATI PER VIOLAZIONI DI NORME EDILIZIE - GIURISDIZIONE ORDINARIA - SUSSISTENZA - VIOLAZIONI AVVENUTE IN BASE AD UNA LICENZA EDILIZIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401823-01

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CONTROVERSIE TRA PRIVATI PER VIOLAZIONI DI NORME EDILIZIE - GIURISDIZIONE ORDINARIA - SUSSISTENZA - VIOLAZIONI AVVENUTE IN BASE AD UNA LICENZA EDILIZIA - IRRILEVANZA.*

Le controversie tra privati, nascenti dalla pretesa violazione di norme, legislative o regolamentari, disciplinanti l'attivita edilizia, appartengono alla giurisdizione ordinaria ancorche la detta violazione sia avvenuta in base ad una licenza (oggi concessione) edilizia, che si asserisce illegittima, poiche una posizione di interesse legittimo e configurabile solo nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, mentre nelle controversie tra privati, quale che sia l'oggetto della domanda (ripristino o risarcimento del danno) l'oggetto del contendere riguarda soltanto la liceita dell'attivita di costruzione del proprietario vicino, e non la legittimita o meno della licenza edilizia. (V 362/77, mass n 383904).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)