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Sez. 1, Sentenza n. 26191 del 02/07/2026 Cc. (dep. 13/07/2026) Rv. 290424-01

PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Subordinazione del beneficio all'adempimento di obblighi pecuniari - Inottemperanza - Revoca automatica - Esclusione - Allegazione di comprovata impossibilità di adempimento - Possibilità - Valutazione del giudice - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2026-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290424-01

PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Il mancato assolvimento degli obblighi pecuniari ai quali sia stata subordinata, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., la sospensione condizionale della pena non comporta l'automatica revoca del

beneficio, potendo il condannato allegare la comprovata impossibilità o l'estrema difficoltà dell'adempimento, che il giudice è tenuto a valutare, avvalendosi dei poteri istruttori di cui all'art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)