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Sez. 4 - , Sentenza n. 4626 del 08/11/2019 Ud. (dep. 04/02/2020) Rv. 278290 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione al risarcimento del danno - Accertamento delle condizioni economiche dell'imputato - Obbligo del giudice della cognizione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278290-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, atteso che la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)