Sez. 4 - , Sentenza n. 4626 del 08/11/2019 Ud. (dep. 04/02/2020) Rv. 278290 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione al risarcimento del danno - Accertamento delle condizioni economiche dell'imputato - Obbligo del giudice della cognizione - Esclusione - Ragioni.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, atteso che la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)